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CAPORALATO E FOOD DELIVERY: L’INTERVENTO DEL TRIBUNALE DI MILANO

Il termine “Caporalato” nel linguaggio comune rappresenta una forma illecita di reclutamento della manodopera; il Caporale è letteralmente colui che ingaggia operai o braccianti agricoli al fine di impiegare gli stessi nei lavori agricoli oppure nei cantieri edilizi, in condizioni di precarietà e senza alcuna forma di tutela o controllo. Il reclutamento spesso si rivolge

Evento formativo con lo studio legale Crea sulla protezione del patrimonio e il passaggio generazionale nell’imprenditoria

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I DANNI RISARCIBILI IN CASO DI SINISTRO STRADALE

Nel caso di sinistro stradale i soggetti danneggiati – conducente, proprietario del veicolo e il terzo trasportato – possono avanzare formale richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti alla compagnia assicurativa competente.
La tipologia di danni risarcibili dall’assicurazione si dividono in due grandi categorie: il danno materiale ed il danno fisico, entrambi liquidati in base alla quantificazione che l’assicurazione effettuerà alla luce delle valutazioni peritali eseguite dai propri fiduciari.
Nella prima categoria di pregiudizio si ricomprendono tutte quelle voci di spesa che il proprietario del veicolo coinvolto ha dovuto sostenere per la riparazione del mezzo. Infatti il danno materiale equivale sostanzialmente ai costi necessari per la sistemazione del veicolo danneggiato e solitamente coincide con l’importo della fattura del carrozziere. Nella suddetta voce sono ricomprese altresì le eventuali spese sostenute per il carro attrezzi e per il noleggio dell’autovettura sostitutiva per i giorni necessari a consentire la riparazione del mezzo. Tuttavia, qualora il veicolo incidentato sia andato completamente distrutto, ovvero la riparazione del medesimo risulterebbe antieconomica in quanto i costi da sostenere per tale attività risulterebbero superiori al valore commerciale del veicolo, l’assicurazione provvederà a corrispondere in favore del proprietario la somma corrispondente al valore commerciale del medesimo (determinata solitamente in base alle valutazioni Eurotax), nonché a rifondere le spese di rottamazione del relitto e di immatricolazione della nuova vettura che il danneggiato andrà ad acquistare, ovvero di trapasso in caso di acquisto di usato.
Il danno fisico, invece, potrà essere richiesto sia dal conducente che dal terzo trasportato che abbiano riportato lesioni personali. Il danneggiato dovrà recarsi presso il pronto soccorso più vicino e dopo essersi sottoposto agli accertamenti necessari e le cure mediche prescritte, il medico rilascerà un certificato di chiusura malattia e l’assicurazione provvederà alla liquidazione del danno fisico subito in conseguenza a detto sinistro.
Tale tipologia di pregiudizio è comprensiva di due componenti, una patrimoniale e una non patrimoniale (e cioè il danno biologico e l’invalidità permanente): quanto alla prima delle due voci anzidette, l’assicurazione infatti provvederà a rimborsare i costi relativi alle spese mediche sostenute per il pieno recupero fisico, nonché il lucro cessante, ossia il mancato guadagno causato dalla cessazione dell’attività lavorativa in seguito al sinistro. Nella seconda categoria rientra invece la liquidazione del danno biologico, ossia ogni lesione fisica che è stata provocata dall’incidente che, a partire dall’anno 2009, verrà quantificata e risarcita secondo le c.d. “Tabelle di Milano”; queste ultime, elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, hanno recepito il nuovo orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e di ogni altro danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica.

Per quanto concerne l’invalidità permanente, la compagnia assicurativa risarcirà la persona per ogni giorno in cui – a causa dell’incidente – non è stata nelle condizioni di muoversi come avrebbe voluto. Nel dettaglio, l’invalidità può essere assoluta, nel caso in cui la persona sia rimasta bloccata a letto, oppure parziale, con quest’ultima riconosciuta nella percentuale del 75%, 50% o 25% di inabilità.

La quantificazione dei danni anzidetti viene effettuata in maniera differente a seconda della tipologia del danno da accertare. Quanto al danno materiale, è opportuno precisare che quest’ultima verrà effettuata da un perito fiduciario della compagnia assicurativa, il quale solitamente la effettuerà in base a differenti parametri, tra i quali la compatibilità della dinamica del sinistro con i danni lamentati e la conformità della fattura di riparazione emessa dal carrozziere.
Per il danno alla persona, invece, si dovrà attendere il certificato di chiusura malattia che verrà rilasciato dal medico nel momento in cui il soggetto danneggiato ha terminato tutti i trattamenti fisici prescritti in base alle lesioni riportate. L’assicurazione provvederà dunque ad incaricare un proprio medico legale fiduciario che si occuperà di fornire un’adeguata valutazione dei postumi delle lesioni riportate dal soggetto danneggiato; in tal caso è facoltà del danneggiato sottoporsi ad una valutazione medico legale anche presso il proprio fiduciario.
A questo punto, sulla base di dette valutazioni peritali, l’assicurazione formulerà la propria offerta di liquidazione dei danni patiti ed il danneggiato accetterà l’offerta anzidetta qualora dovesse ritenere congruo il ristoro liquidato, diversamente la accetterà a titolo di acconto sul maggior dovuto, senza rinunciare alla propria richiesta di risarcimento integrale di tutti i danni, con la consapevolezza che, qualora l’assicurazione, alla luce delle proprie valutazioni ed integrazione istruttoria eventualmente disposta, dovesse ritenere satisfattiva la somma in precedenza liquidata senza procedere ad alcuna successiva integrazione, e dunque in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sulla quantificazione del danno subito in sede stragiudiziale, non vi sarà altra alternativa se non adire le sedi giudiziarie competenti per l’accertamento del danno totalmente e e/o parzialmente non riconosciuto dall’assicurazione competente e che si sostiene invece di aver subito.
Questo brevissimo focus sull’infortunistica stradale, seppur apparentemente semplice dal punto di vista procedurale, cela non poche difficoltà nella definizione dei danni sia perché in determinati casi l’assicurazione non ritiene compatibile la dinamica del sinistro con i danni riportati, sia perché molto spesso le assicurazioni sono sommerse da una molteplicità non indifferente di sinistri che non le consentono di definire in maniera relativamente celere i medesimi; per tale motivo è consigliabile avvalersi dell’attività del professionista, il quale sarà in grado di poter definire con l’assicurazione competente in tempi relativamente contenuti il danno patito, altresì permettendo al danneggiato di ottenere la liquidazione dell’adeguato pregiudizio subito.

 

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Risarcimento sinistri stradali: una breve guida

Cosa fare in caso di incidente stradale? Devo compilare la constatazione amichevole o chiamare le forze dell’ordine? Chi è tenuto a risarcire il danno che ho subito? Queste sono alcuni degli interrogativi che si pone il soggetto danneggiato coinvolto in un incidente stradale, il quale spesso non conosce nel dettaglio la procedura a cui dovrà attenersi per poter ottenere l’integrale ristoro dei danni subiti in conseguenza a detto evento; e proprio con il presente articolo forniremo sinteticamente semplici indicazioni rispetto ai primi adempimenti burocratici in materia di infortunistica stradale.
In primo luogo, proprio nei momenti successivi all’evento, nel caso in cui in un incidente stradale le parti coinvolte concordino riguardo alle rispettive responsabilità nella causazione dell’evento, queste ultime dovranno compilare la c.d. Constatazione amichevole di incidente, che dovrà essere sottoscritta da tutti i conducenti coinvolti, ciascuno dei quali ne tratterrà una copia.
Diversamente, nel caso in cui le parti coinvolte non concordino riguardo alle rispettive responsabilità e alla dinamica del sinistro, è opportuno chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine le quali compileranno il verbale e la relazione di incidente. Inoltre, si ricorda che l’intervento dell’autorità pubblica è assolutamente necessario qualora nel sinistro siano coinvolti più di due veicoli, oppure nel caso di feriti, così come nel caso in cui si possano rilevare profili di responsabilità penale, nonché nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti sia privo dell’adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile.
Per poter poi ottenere il risarcimento del danno subito, il danneggiato dovrà provvedere alla denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa mediante una comunicazione scritta alla quale dovrà allegare il modulo di constatazione amichevole di incidente (ovvero in mancanza, del verbale redatto dalle autorità) e la prima documentazione medica.
Ma a quale compagnia assicurativa dovrà essere trasmessa l’anzidetta documentazione? Quale compagnia assicurativa è competente alla liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale?
Innanzitutto è bene ricordare che secondo la normativa italiana per poter circolare è obbligatorio che il mezzo sia assicurato sulla responsabilità civile di modo che, in caso appunto di sinistro stradale, sarà poi l’assicurazione di chi lo ha provocato – ovverosia del responsabile civile – che provvederà a pagare i danni subiti dai terzi.
Dal 2007 con l’approvazione del decreto Bersani è stata introdotta anche la procedura del c.d. “Indennizzo diretto”, che consente al danneggiato di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla propria compagnia assicurativa. La suddetta procedura, che permette di ottenere il ristoro dei danni subiti in tempi relativamente contenuti, è alternativa e facoltativa alla tradizionale richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicurativa del responsabile civile, e la stessa si applica solo per i sinistri avvenuti in Italia, tra due veicoli a motore con targa italiana, regolarmente assicurati con polizza RC.
Diversamente, quando non è applicabile oppure non si è intenzionati ad usufruire di detta procedura, il danneggiato dovrà presentare la propria richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa del responsabile civile.
Tuttavia se il sinistro è avvenuto in Italia ma è stato provocato da un veicolo con targa estera immatricolato in uno dei c.d. paesi membri del sistema “Carta Verde”, la richiesta anzidetta dovrà essere presentata all’Ufficio Centrale Italiano (UCI), il quale provvederà a contattare la compagnia assicurativa estera, che indicherà a sua volta la compagnia italiana che sarà competente alla trattazione del sinistro.
Se invece il responsabile della causazione del sinistro si dà alla fuga ed impedisce così la sua identificazione, oppure non è assicurato, il danneggiato potrà inviare la richiamata richiesta al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il passeggero trasportato invece, a prescindere dalla responsabilità del conducente del sinistro, sarà sempre tutelato dalla polizza RC auto del veicolo sul quale viaggiava e dovrà pertanto rivolgersi a detta compagnia assicurativa per poter ottenere il ristoro del danno fisico subito.
Ad ogni buon conto l’assicurazione, ricevuta la denuncia del sinistro, provvederà alla relativa istruttoria e se ritiene compatibile la dinamica del sinistro con i danni lamentati, provvederà a risarcire sia il danno materiale subito dal mezzo, sia in caso di lesioni, il danno fisico subito.
Questo breve e sintetico vademecum sul sinistro stradale evidenzia l’importanza delle indicazioni sopra richiamate a cui il danneggiato dovrà attenersi per poter procedere con la richiesta di risarcimento dei danni all’assicurazione competente; sempre consigliato comunque è l’aiuto del professionista esperto il quale potrà fornire assistenza stragiudiziale anche in questi primi passi da percorrere ed evitare così di imbattersi in un qualsivoglia ostacolo di tipo procedurale che possa in quale modo influire nella liquidazione del pregiudizio subito.
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Composizione della crisi da sovra indebitamento: la c.d. esdebitazione

Gli strumenti introdotti dalla Pace Fiscale 2019 non sono gli unici rimedi previsti dal Legislatore per porre un rimedio alla propria situazione debitoria; un intervento in tal senso – sebbene dedicato a determinate categorie di soggetti che andremo ad analizzare – vi era già stato infatti con la procedura di esdebitazione, introdotta nel nostro ordinamento con la legge 3/2012, denominata “Legge Salva Suicidi”, pensata dal legislatore per dare una risposta a situazioni di grave difficoltà economica dalle quali non sembrerebbe esserci alcuna via d’uscita. Stiamo parlando di situazioni di sovra indebitamento, ove lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile del singolo perdura al punto da determinare l’oggettiva difficoltà o meglio impossibilità di adempiere – o di adempiere regolarmente – alle obbligazioni assunte.
La normativa in esame fornisce quindi un rimedio a tutte quelle persone che per diverse ragioni si ritrovano in situazioni di sovra indebitamento; si pensi ad esempio a casi di perdita di lavoro, malattie, crisi familiari, etc… che comportano un insostenibile aumento degli oneri finanziari e l’impossibilità di disporre nuovamente delle proprie risorse patrimoniali.
La peculiarità della normativa in esame, ed anche la sua finalità, è quella di andare a liberare il debitore dal debito originario ed al contempo andare a soddisfare, quand’anche parzialmente, le varie pretese creditorie.
Tale procedura non è tuttavia accessibile a chiunque, ma possono usufruire solo:

  • imprenditori commerciali le cui dimensioni escludono la loro assoggettabilità̀ al fallimento;
  • fideiussori che abbiano garantito debiti di un imprenditore fallito, in quanto non fallibili per legge;
  • imprenditori agricoli;
  • soggetti che svolgono un’attività di libera professione;
  • i consumatori purché l’indebitamento derivi da consumi propri, ossia da obbligazioni assunte al di fuori della propria attività di impresa.

Pertanto, la procedura di esdebitazione è aperta unicamente ai suddetti soggetti, che devono tuttavia essere in possesso di determinati requisiti, tra i quali in particolare:

  • aver cooperato con gli organi della procedura fornendo documenti e informazioni utili alla procedura;
  • nei 10 anni precedenti non aver beneficiato di altra esdebitazione;
  • non aver depauperato l’attivo;
  • non aver esposto debiti inesistenti;
  • non aver aggravato il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio;
  • non essere stati condannati per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia pubblica, commercio e industria.

Segnatamente, le procedure disciplinate dalla legge in commento sono tre: l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio del debitore. Vediamo brevemente i tratti salienti di ciascuna di esse.
In primis vi è il c.d. piano del consumatore, consistente in un vero e proprio piano di riparto del patrimonio del debitore, che viene dunque distribuito tra i diversi creditori.
Il professionista incaricato avrà il compito di redigere un piano di ristrutturazione del debito e di soddisfazione di creditori con previsione di scadenze e modalità di pagamento che contenga, eventualmente, l’indicazione di garanzie reali di tale debito ristrutturato. Tale piano deve tenere conto della effettiva liquidità disponibile ed in base ai limiti della stessa può proporre il soddisfacimento non integrale dei crediti ancorché questi risultino muniti di privilegio o gravanti di pegno e ipoteca.
Una volta redatto, il predetto piano del consumatore deve essere depositato presso il Tribunale competente e notificato a cura del professionista incaricato, nel termine di tre giorni dal deposito, a tutto il ceto creditorio ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni.
Successivamente il Tribunale procede alla verifica del piano presentato nonché all’omologa dello stesso qualora ritenga che rispetti i requisiti di fattibilità ed idoneità per garantire la soddisfazione dei creditori; l’avvenuta omologazione peraltro preclude ai creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, ovvero di iniziare o proseguire azioni cautelari o acquistare titoli di prelazione sul patrimonio del consumatore.
Il piano presentato e la relativa omologa possono essere tuttavia revocati in due casi: quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze concordate, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ovvero nell’ipotesi in cui risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; si parla in tali casi di revoca di diritto.
L’omologa del piano può essere revocata altresì su istanza di eventuali creditori; infatti, qualora il debitore sottragga o dissimuli dolosamente o con colpa grave l’attivo patrimoniale ovvero parte di esso o ancora quando il debitore stesso non adempia agli obblighi derivanti dal piano omologato, il creditore che ne abbia interesse può presentare nel termine di 6 mesi dalla scoperta del fatto presentare istanza per ottenere la revoca.
Simile al piano del consumatore è la procedura detta accordo di composizione della crisi; in tal caso procedura e tempistiche sono pressoché identiche tuttavia con un’importante specifica. Tale procedura richiede infatti il consenso dei creditori rispetto al piano proposto; il piano sarà ritenuto valido e vincolante solo se approvato da un numero di creditori che rappresenti il 60% dei debiti.
Da ultimo, la legge n. 3/2012 ha introdotto la liquidazione del patrimonio, che può essere considerata la procedura meno vantaggiosa per il debitore che si ritrova in situazione di sofferenza. Per far fronte ai debiti, infatti, si mette a disposizione dei creditori l’intero patrimonio mobiliare e immobiliare, fatte salve le risorse necessarie al mantenimento della propria famiglia. Una procedura particolarmente gravosa, ma che consente di estinguere, in maniera rapida, la propria situazione di sofferenza: i debiti che non possono essere ripagati, infatti, saranno automaticamente cancellati.
Il debitore che intende ricorrere a tale procedura deve necessariamente tener presente che qualsivoglia bene immobile e/o mobile acquistato nei quattro anni successivi, entrerà a far parte del procedimento di liquidazione perdendone quindi la disponibilità.
In conclusione l’esdebitazione non è altro che il risultato del buon esito delle procedure sopra descritte che consente così di ottenere una dichiarazione del Tribunale di inesigibilità degli eventuali crediti non soddisfatti integralmente, permettendo al debitore di ritornare così in bonis.

Orbene, giunti al termine dei nostri approfondimenti, in conclusione, possiamo ritenere che il nostro Legislatore abbia voluto offrire, a quanti si trovino in una situazione di difficoltà, degli strumenti per risolvere, o quantomeno andare a migliorare, la situazione debitoria venutasi purtroppo a creare.
Soltanto l’applicazione nel tempo delle normative introdotte ci dirà se lo scopo prefissato sia stato raggiunto o meno.

 

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La sanatoria doganale. In ”cattedra” lo studio Crea

Eccoci arrivati, come già anticipato nello scorso articolo, alle battute finali di questa breve rubrica sulla Pace Fiscale 2019, la quale, oltre alle differenti modalità di definizione agevolata dei debiti e delle controversie fiscali approfondite negli articoli precedenti, introduce per la prima volta la possibilità di sanare anche una differente tipologia di tributi, ovverosia quelli doganali, dazi e iva all’importazione.

Va precisato sin da subito che fanno parte dei tributi doganali tutte quelle imposte indirette – che variano in base al tipo e valore del prodotto – che la dogana, in base alla legge, è tenuta a riscuotere nel momento in cui viene effettuata un’operazione commerciale con stati non appartenenti all’Unione Europea (ad esempio i diritti di confine – tra i quali sono annoverati i dazi di esportazione e quelli di importazione – oppure i diritti di monopolio). Questa sanatoria, illustrata altresì da due note emanate dall’Agenzia Dogane Monopoli, è appunto rivolta ai soggetti che hanno ricevuto accertamenti o atti della riscossione relativi a tali tributi riscossi alla frontiera. Come per la rottamazione ter, il contribuente interessato potrà definire i carichi doganali affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, presentando la relativa la richiesta entro il 30 aprile 2019. A tal proposito, giova evidenziare che il contribuente sarà completamente liberato a seguito del pagamento integrale del tributo dovuto a titolo di risorsa propria tradizionale (dazio) e della connessa Iva all’importazione, al netto delle elevate sanzioni doganali e di parte degli interessi di mora. Infatti, non sono soggetti allo sconto gli interessi di mora previsti dall’art. 114 del Codice Doganale Ue, i quali dovranno pertanto essere corrisposti.
A seguito della presentazione della domanda, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicherà al contribuente richiedente, entro il 31.07.2019, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, nel caso di richiesta di rateizzazione le scadenze entro le quali effettuare i pagamenti. In ogni caso, il pagamento dell’unica o della prima rata dovrà avvenire entro il 30.09.2019, mentre la seconda rata dovrà essere corrisposta entro il 30.11.2019 e le restanti rate scadranno il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno successivo. Mentre è ancora possibile aderire alla definizione agevolata delle cartelle doganali, lo stesso non può tuttavia dirsi per la chiusura accertamenti emessi dall’Ufficio fino al 24.11.2018 e non ancora impugnati. Infatti, per i medesimi il contribuente aveva termine fino al 23.11.2018 per poter comunicare la propria intenzione di voler definire e corrispondere in un’unica rata l’importo comunicato dall’Ufficio delle Dogane a seguito della richiesta di definizione, al netto delle sanzioni e comprensivo di eventuali interessi di mora. Allo stesso modo, è spirato altresì il termine per la definizione degli inviti al contraddittorio e degli accertamenti con adesione. Ad ogni buon conto, è esclusa anche in tale sede la definizione degli atti di accertamento emessi nella procedura di collaborazione volontaria (Volountary Disclausure), nonché la possibilità di definire i debiti a titoli di dazi doganali mediante la compensazione con altre imposte. Anche sotto questo profilo, il decreto fiscale può essere considerato un’interessante opportunità che consente al contribuente di chiudere tutte le pendenze relative ai tributi doganali rilevati dall’Ufficio delle Dogane, con un significativo sconto atteso che il predetto ufficio irroga sanzioni per importi più gravosi rispetto alle controversie riguardanti la fiscalità interna. Con questo articolo la trattazione degli strumenti offerti dalla Pace Fiscale 2019 termina qui. Prossimo appuntamento al 5 marzo, con l’ultimo approfondimento su una ulteriore possibilità offerta dall’ordinamento per la definizione dei debiti non solo di natura tributaria, ovverosia la c.d. “esdebitazione”.
Link merateonline: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=88382&origine=1&t=La+sanatoria+doganale.+In+%27%27cattedra%27%27+lo+studio+Crea

Sanatoria degli errori formali. La parola all’avvocato Crea

La compilazione della dichiarazione dei redditi è un momento molto complesso e delicato ed anche al contribuente più attento sarà capitato di commettere degli errori ovvero di incorrere in omissioni. E bene, ad oggi, con l’entrata in vigore della cosiddetta Pace Fiscale, è stata, dunque, introdotta la possibilità per il contribuente di porre rimedio a tali errori/sviste, sebbene con alcune specifiche.

Ad onor del vero lo strumento in analisi, la dichiarazione sostitutiva degli errori formali, è stato introdotto in un momento successivo rispetto alla Pace Fiscale 2019, essendo per l’appunto intervenuto a sostituire la previsione di una “dichiarazione integrativa speciale”. Nel dettaglio, quest’ultima, disciplinata dal vecchio art. 9 della legge 119/2018, prevedeva la possibilità di integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017, correggendo errori e/o omissioni, e permettendo, in sostanza, di modificare l’imponibile sino ad un tetto massimo di euro 100.000, e comunque, non oltre il 30% di quanto già dichiarato.
Orbene, il nuovo art. 9, disciplinante la sanatoria delle irregolarità formali, sopprime la suddetta soluzione proposta ai contribuenti che, di fatto, non è mai stata utilizzabile.
Segnatamente, i vantaggi previsti dallo strumento in commento, riguardano la possibilità di regolarizzare tutte le infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, purché commesse fino al 24.10.2018. In particolare, la regolarizzazione avviene mediante il versamento di una somma pari a Euro 200,00 per ogni periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni commesse. Il pagamento di tale somma potrà essere effettuato anche in due rate di pari importo, la prima da corrispondersi entro il 31.05.2019 mentre la seconda entro il 02.03.2020.
Pertanto, le irregolarità formali potranno essere completamente sanate in seguito al pagamento del predetto importo, permettendo così di rimediare alle omissioni o irregolarità presenti.
Ma quando si può parlare di violazione formale?
Per violazioni formali si intendono tutti quegli errori ovvero omissioni in cui il contribuente può incorrere in sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA, dell’IRAP, nonché in sede di pagamento dei tributi, i quali non vanno ad incidere ne sul calcolo della base imponibile (o dell’imposta stessa) né sul versamento del tributo; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si pensi alle omesse o errate indicazioni dei dati informativi rilevanti per individuare il contribuente oppure il suo rappresentante, o ancora le dichiarazioni compilate su un modello non conforme a quelle approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Sul punto sono intervenute, altresì, l’Agenzia delle Entrate, per mezzo della circolare 77/E/200, nonché la Corte di Cassazione, le quali hanno avuto modo di specificare che per poter definire un errore o un’omissione una “violazione formale” sono necessari due requisiti congiunti: la violazione non deve incidere sulla determinazione della base imponibile e, inoltre, l’eventuale violazione non deve arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Ed ancora, l’Agenzia delle Entrate, allo scopo di fare maggiore chiarezza sull’argomento, con interpello n. 126/2018, pubblicato anche sul sito dell’Agenzia, ha chiarito che la sanatoria errori formali potrà essere utilizzata anche nei casi di irregolare compilazione della dichiarazione d’intento.
Al contempo, è bene sottolineare che sono esclusi dalla regolarizzazione in questione, le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, ma non solo. Invero, per specifica previsione normativa sono, inoltre, esclusi:
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure (già analizzata nel nostro precedente articolo);
  • l’emersione di qualsivoglia attività finanziaria o patrimoniale costituita o detenuta oltre i confini dello Stato e;
  • le violazioni di natura formale già contestate in atti divenuti definitivi.
La sanatoria degli errori formali è dunque lo strumento ideale per permettere a tutti i contribuenti di correggere semplici errori o sviste effettuate durante la stesura della dichiarazione dei redditi – che a tutti possono capitare – senza rischiare di incorrere in pesanti sanzioni.

In conclusione, visti i benefici derivanti da questo tipo di sanatoria garantita dal nostro ordinamento, vi consiglio di leggere anche il prossimo articolo che parlerà di un altro tipo di sanatoria altrettanto vantaggiosa, la “Sanatoria Doganale” in uscita venerdì 1° marzo.

Link merateonline: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=88283&origine=1&t=Sanatoria+degli+errori+formali.+La+parola+all%27avvocato+Crea

La definizione agevolata degli atti di accertamento

Veniamo oggi ad approfondire un ulteriore strumento della Pace Fiscale 2019, previsto e disciplinato dall’art. 2 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, così come modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136: la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del predetto decreto legge).

Tale strumento prevede – o meglio prevedeva, come di seguito chiarito – la possibilità per il contribuente di corrispondere unicamente tributi ed eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento, a condizione che gli atti relativi a dette somme fossero stati notificati entro il giorno 24.10.2018 e per i quali decorreva il termine di impugnazione.

Verso la fine dello scorso anno, attraverso lo strumento in commento, il contribuente ha potuto definire gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, gli atti di recupero, nonché gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione. La tipologia di definizione agevolata si differenziava a seconda della tipologia di atto ed in particolare:
1) per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, nonché per gli atti di recupero notificati prima del 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati, mediante il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dal 24.10.2018 ovvero, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso;
2) per gli inviti al contraddittorio notificati sempre entro la data predetta, mediante il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dalla stessa;
3) per gli accertamenti con adesione, sottoscritti entro il 24.10.2018, mediante il pagamento delle sole imposte, entro 20 giorni decorrenti dalla redazione dell’atto di adesione sottoscritto con l’Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, ad oggi, gli strumenti sopra descritti hanno carattere residuale, dal momento che nella maggior parte dei casi il termine ultimo per aderire è spirato. Di fatto, lo strumento maggiormente fruibile è quello previsto al punto n. 3 sopra evidenziato. Infatti, trattasi delle ipotesi di accertamento con adesione (che va ad ampliare i termini ordinari previsti per la proposizione del ricorso) allo scopo di addivenire ad un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate. Qui, in particolare, è previsto che il Contribuente possa utilizzare la definizione in esame effettuando il pagamento delle sole imposte, entro 20 giorni dalla data di redazione dell’accordo raggiunto con il Fisco.
Definire gli atti del procedimento di accertamento, peraltro, è piuttosto semplice: entro la suddetta scadenza, infatti, sarà sufficiente per il contribuente effettuare il versamento, mediante il modello F24, dell’importo come sopra determinato ovvero della prima rata. Sul punto, si precisa infatti che è ammesso il pagamento rateale della somma dovuta fino a un massimo di 20 rate trimestrali, sulle quali – fatta eccezione per la prima – verranno aggiunti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata e sino alla data dell’effettiva corresponsione. Esclusa, invece, la compensazione delle somme dovute al Fisco con eventuali crediti disponibili e vantati nei confronti di quest’ultimo.
Doverosa e interessante, poi, un’ulteriore precisazione: il coobligato in solido con colui il quale deciderà di definire secondo la predetta modalità gli atti del procedimento di accertamento, beneficerà degli effetti della definizione perfezionata dall’altro contribuente, vedendosi così liberato a sua volta dalla propria obbligazione nei confronti del Fisco.
Nessuna possibilità, invece, di definire tramite lo strumento in analisi gli atti emessi nell’ambito della procedura di Voluntary Disclosure, ovvero quella “collaborazione volontaria” instaurata con l’Amministrazione finanziaria che consente al Contribuente, detentore di patrimoni all’estero, di regolarizzare la propria posizione tramite un’auto-denuncia spontanea circa la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Non pochi, in definitiva, i vantaggi per colui che ha deciso o deciderà di avvalersi della suddetta definizione agevolata: accanto al versamento delle sole somme dovute per le imposte, invero, anche il “condono” di sanzioni, interessi ed eventuali accessori – eccezion fatta per gli interessi di mora di cui all’art. 114, par. 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (salvo quanto previsto ai parr. 3 e 4 dello stesso art. 114), maturati sui debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste all’art. 2, par. 1, lett. a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 -.

Siamo così quasi giunti al termine di questa rubrica a puntate sui principali strumenti introdotti dalla Pace Fiscale 2019: a tal proposito, non perdetevi il prossimo appuntamento, previsto per martedì 26 febbraio, nel quale verranno trattati gli aspetti principali della c.d. “dichiarazione sostitutiva errori formali”.
Link merateonline: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=88177&origine=1&t=La+definizione+agevolata+degli+atti+di+accertamento

La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

Continuiamo l’analisi delle novità introdotte dalla nuova pace fiscale 2019, occupandoci oggi della definizione agevolata delle controversie tributarie; uno strumento mediante il quale viene concesso al contribuente la possibilità di transare e porre fine alle controversie tributarie già instaurate con l’Agenzia delle Entrate mediante il pagamento di una somma determinata e calcolata in base a percentuali indicate dal decreto stesso.
Ma procediamo con ordine.
Quali sono le controversie che possono essere definite attraverso tale modalità?
Le controversie fiscali aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio innanzi alle Commissioni tributarie, compresa la Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della lite. Tuttavia, giova evidenziare che non tutte le controversie sono “definibili”. Infatti, sono esclusi i giudizi pendenti in materia di risorse proprie e tradizionali UE, di Iva riscossa all’importazione e somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, nonché quelli vertenti nei confronti di Amministrazioni Pubbliche quali ad esempio le Regioni, Enti locali ecc.. , Infine, è bene precisare che lo strumento in esame si riferisce, esclusivamente, alle “liti” in cui il giudizio di primo grado sia stato instaurato entro e non oltre il 24 ottobre 2018, e per le quali, con riferimento alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
In che cosa consiste quindi la definizione agevolata delle liti tributarie?
Il Contribuente, qualora ricorrano i sopra evidenziati presupposti, può decidere di avvalersi di detto strumento e “far pace” con il Fisco, presentando semplicemente la domanda di definizione agevolata della lite fiscale entro il 31.05.2019, unitamente al pagamento di un importo pari al valore della controversia e cioè, del solo tributo al netto di interessi e delle eventuali sanzioni irrogate o del diverso importo determinato dall’eventuale soccombenza dell’Agenzia delle Entrate. Peraltro, è bene ricordare che il contribuente dovrà presentare autonome domande di definizione agevolata delle liti per ciascun atto impositivo impugnato.
Ma quali sono nel concreto i vantaggi dell’adesione a tale definizione agevolata?
Come accennato in apertura, la regola generale prevede che il Contribuente, aderendo allo strumento in esame, possa definire le liti con il fisco mediante il pagamento di un importo uguale al valore della controversia – che così come previsto dall’art. 12, comma II, del D.lgs. 546/1992 -, è dato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Peraltro, nel caso in cui il ricorso sia pendente in primo grado e non vi sia stata ancora alcuna pronuncia, la controversia potrà, invece, essere definita con il pagamento del 90% del valore della lite. In deroga alla regola generale sopra esplicata, qualora l’Amministrazione finanziaria risulti soccombente, lo scenario muta ulteriormente a favore del Contribuente. Quest’ultimo, infatti, potrà chiudere la controversia tributaria a fronte del pagamento di un importo pari:
  • al 40% del valore della lite, in caso di vittoria nel procedimento di primo grado;
  • il 15% del valore della lite, in caso di vittoria nel giudizio di secondo grado;
  • il 5% del valore della lite, se in attesa del giudizio in Cassazione, dopo aver vinto già innanzi alla Commissione Provinciale e Regionale;

Anche in tali casi, il Contribuente corrisponderà il tributo, al netto degli interessi ed eventuali sanzioni. Nel caso di soccombenza parziale tra le parti del giudizio, invece, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni sarà dovuto per intero per la parte di atto confermata dalla pronuncia, mentre le percentuali anzidette si applicheranno solamente alla parte dell’atto impositivo annullata Per quanto attiene, invece, alle controversie relative esclusivamente alle sanzioni il meccanismo definitorio opera in modo differente. Innanzitutto bisogna distinguere le sanzioni collegate al tributo da quelle non collegate. Per le prime, infatti, non è dovuto alcunché qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, mentre per le seconde sarà sufficiente corrispondere una somma pari:

  • al 15% del valore della controversia nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’unica sentenza o nella sentenza di primo o secondo grado emessa entro la data del 24.10.2018 ancora impugnabile, non cautelare e che sia stata pronunciata sia nel merito che sull’ammissibilità;
  • al 40% del valore della controversia negli altri casi.
In queste controversie la definizione non opera sul tributo ma sulla sanzione. In definitiva, il beneficio più importante ed evidente derivante dall’adesione alla definizione agevolata delle liti, consiste nella possibilità di evitare il pagamento degli interessi e delle sanzioni irrogati (ovvero, in caso di irrogazione di sole sanzioni nel pagamento di una sola percentuale di queste), che, com’è noto, in aggiunta ai maggiori tributi richiesti determinerebbero un importante aumento della pretesa fiscale, con evidenti ripercussioni sulle “tasche” del cittadino-contribuente.
Quali sono le modalità di pagamento dell’importo dovuto?
In tutte le ipotesi sopra indicate, qualunque sia la modalità di definizione applicabile al caso concreto, l’importo “definito” potrà essere pagato in un’unica soluzione al momento della presentazione della domanda. Diversamente qualora gli importi dovuti siano superiori ad euro 1.000, è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate trimestrali. In questo caso la presentazione della domanda dovrà essere accompagnata dal pagamento della prima rata, mentre le successive rate – sulle quali tuttavia matureranno interessi legali – dovranno essere corrisposte entro il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
Cosa succede in caso di diniego della richiesta presentata dal contribuente?
L’eventuale diniego dell’Agenzia delle Entrate alla domanda di definizione presentata, che dovrà essere notificato entro il 31.07.2020, potrà essere impugnato dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica anzidetta innanzi all’organo presso il quale pende la controversia.
Ma quali sono gli effetti della presentazione della domanda sulle liti pendenti?
Le liti definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia esplicita richiesta depositando la relativa istanza innanzi all’organo giudicante; in tal modo il giudizio rimarrà sospeso sino al 10.06.2019, termine che potrà poi essere prorogato sino al 31.12.2010 ove il contribuente depositi entro la fine di giugno 2019 presso l’organo giurisdizionale copia della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Inoltre, ulteriore effetto della presentazione della domanda è la sospensione per 9 mesi dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali.
In ultima analisi, questa modalità di definizione delle liti permetterà al contribuente che deciderà di aderire sia di risolvere i contenziosi aperti con l’Agenzia delle Entrate, sia di regolarizzare la propria situazione debitoria nei confronti del Fisco, mettendo comunque mano al portafoglio. Ad ogni modo, come già evidenziato negli articoli precedenti, considerata la complessità e “delicatezza” della materia, si consiglia sempre di rivolgersi ad un professionista che meglio potrà consigliarvi e guidarvi nell’utilizzo di tale strumento introdotto dalla “pace fiscale 2019”. Prossimo appuntamento al 22 febbraio per l’analisi, insieme all’Avv. Crea, delle altre rilevanti novità introdotte dalla nuova Pace Fiscale 2019.

”Studio legale Crea”: ecco la definizione agevolata dei PVC

Dopo esserci occupati del saldo e stralcio e dell’annullamento delle cartelle inferiori a 1.000 Euro, oggi analizzeremo un nuovo strumento di conciliazione introdotto con la Pace Fiscale 2019: la definizione agevolata dei Processi Verbali di Constatazione, i cosiddetti P.V.C..

Segnatamente, questo nuovo istituto permette al contribuente di definire in via agevolata, per ciascun periodo di imposta oggetto del processo verbale, tutte le violazioni constatate in quel periodo, semplicemente presentando una dichiarazione contenente l’indicazione dei maggiori imponibili, le maggiori imposte e tutti gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.
Quali tipi di imposte rientrano nell’ambito della definizione agevolata?
Le categorie di imposte per le quali è possibile ricorrere alla definizione agevolata dei P.V.C. sono particolarmente numerose e comprendono:
  •     Imposte sui redditi e relative addizionali
  •     Contributi previdenziali e ritenute
  •     Imposte sostitutive
  •     Irap e Iva
  •     Imposta sui valori degli immobili all’estero
  •     Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero
  •     Imposte derivanti da violazioni in materia di indebite compensazioni di crediti agevolativi

 

Chi può ricorrere all’istituto della definizione agevolata?
Con la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione è possibile definire il contenuto integrale di tutti i P.V.C. consegnati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che – sempre entro il 24 ottobre 2018 – non sia stato ancora ricevuto un invito al contraddittorio o notificato un avviso di accertamento. La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d’imposta, anche se il processo verbale di constatazione riguarda più periodo di imposta.
Come funziona lo strumento della definizione agevolata?
In generale il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, entro il 31 maggio 2019, dovrà presentare, con l’aiuto di professionisti esperti del settore, le relative dichiarazioni per i periodi d’imposta per i quali, alla data del 31 dicembre 2018, non siano scaduti i termini di decadenza dell’attività di accertamento, e provvedere a versare l’importo dovuto in un’unica soluzione. In caso di versamento rateale il pagamento potrà essere effettuato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima andranno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Perché scegliere la definizione agevolata dei P.V.C.?
Il beneficio più evidente di questo istituto consiste nell’esclusione di sanzioni e interessi dall’ammontare delle somme da versare all’erario. Si tratta quindi di un vantaggio non trascurabile. Infatti, è frequente trovarsi di fronte a debiti nei confronti del Fisco che, inizialmente non rappresentano cifre elevate, ma successivamente, a causa degli interessi di mora e delle sanzioni che vengono irrogate col passare del tempo, subiscono un notevole incremento.
Cosa succede in caso di mancato perfezionamento della procedura di definizione agevolata?
In caso di mancato perfezionamento, dal momento che la dichiarazione presentata non produce effetti, il Fisco emetterà un avviso di accertamento scomputando dalla maggiore imposta dovuta quanto eventualmente già versato per la definizione non andata a buon fine permettendo al debitore di diminuire in ogni caso il proprio onere verso l’Agenzia delle Entrate. Questo mezzo di estinzione del proprio debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate risulta particolarmente vantaggioso per tutti coloro che, pur dovendo considerare di mettere mani al portafoglio, intendono chiarire la propria posizione e chiudere i conti con il Fisco in relazione a tutte le violazioni contestate nel periodo di imposta oggetto del processo verbale.
In definitiva, analizzando da un punto di vista pratico questo strumento, emerge come l’effettivo vantaggio prodotto da quest’ultimo sia limitato ad alcune casistiche particolari e circoscritte; si tratta, infatti, della possibilità per i contribuenti di definire, esclusivamente, i processi verbali di constatazione evitando di pagare le sanzioni e gli interessi. Di conseguenza, la definizione agevolata in questione non risulta essere lo strumento consigliabile per ogni situazione. Pertanto, l’indicazione resta sempre il quella di rivolgersi a professionisti in grado di fotografare la situazione specifica permettendo quindi di scegliere ed individuare il beneficio della Pace Fiscale 2019 più idoneo alle esigenze concrete.
La definizione agevolata dei P.V.C. è infatti soltanto uno dei numerosi strumenti messi a disposizione dalla Pace Fiscale 2019 per risolvere le proprie pendenze con il Fisco; nei prossimi articoli andremo a completare la nostra analisi presentando la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
Link merateonline: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=87998&origine=1&t=%27%27Studio+legale+Crea%27%27%3A+ecco+la+definizione+agevolata+dei+PVC

La ‘definizione agevolata’ dei debiti, saldo e stralcio cartelle

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, oltre alla più nota rottamazione-ter di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, rientrano anche il saldo e stralcio dei carichi affidati all’Agente della riscossione e l’annullamento automatico dei debiti inferiori ad Euro 1.000,00.

La particolarità di dette sanatorie risiede nel fatto di essere misure indirizzate esclusivamente a quei contribuenti, persone fisiche, con reddito familiare basso, il cui ISSE (ossia l’Indicatore della situazione Economica Equivalente) non sia superiore alla soglia di Euro 20.000,00.

In poche parole, grazie alla Legge 145/2018, i contribuenti in situazione di difficoltà economica che hanno ricevuto tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 la notifica di cartelle di pagamento relative a omessi versamenti di imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali dei redditi (IRPEF) ed ai fini dell’IVA, ovvero derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps, potranno estinguere i propri debiti con il Fisco versando esclusivamente un’aliquota forfettaria calcolata in base allo scaglione di reddito a cui appartengono.

Due quindi i requisiti per ottenere e poter accedere a detto strumento: da un lato aver ricevuto nel periodo indicato cartelle dell’Agente della riscossione relative ad omessi pagamenti delle imposte dovute in autoliquidazione ovvero relative a contributi previdenziali professionali o da lavoratore autonomo e dall’altro avere un reddito complessivo familiare inferiore ad Euro 20.000,00.

Detto ciò, la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, corredata dalla dichiarazione attestante la comprovata difficoltà economica (ossia il modello ISEE) rispetto alla quale verrà applicata l’aliquota di stralcio del debito; corrispondente, precisamente, al 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo ove il contribuente abbia un ISEE fino a 8.500,00 euro; 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo ove il contribuente abbia un con ISEE da 8.500,01 a 12.500,00 Euro; 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo ove il contribuente abbia un ISEE da 12.500,01 a 20.000,00 euro. A tali importi saranno poi da aggiungere le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Entro il 31 ottobre 2019, l’Agente di riscossione avrà cura di comunicare ai debitori l’ammontare dell’importo dovuto in caso di accoglimento della domanda presentata ovvero l’eventuale rigetto della stessa. Spetterà, poi, al contribuente scegliere se liquidare il nuovo importo in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o suddividerlo, in un massimo di 5 rate, da versare entro il 31 luglio 2021, con una maggiorazione coincidente con il tasso di interesse pari al 2% annuo.

Come accennato, un ulteriore importante strumento introdotto dal Decreto Legge n. 119/2018 è l’annullamento delle cartelle esattoriali inferiori ad Euro 1.000,00. Sempre con riferimento ai debiti affidati all’Agente di Riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, parzialmente pagati e per cui residua un debito non superiore ad Euro 1.000,00 è disposto l’annullamento automatico (senza quindi necessità di presentazione di alcuna domanda) verificabile alla data del 31 dicembre 2018, anche attraverso la consultazione della propria posizione debitoria.

Ma attenzione, se nel condono delle cartelle inferiori a Euro 1.000,00 rientrano i debiti tributari, le multe stradali ed i tributi locali, restano esclusi i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le somme eventualmente versate dopo il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 119/2018) verranno “rimborsate” al contribuente tramite imputazione a debiti scaduti o in scadenza oppure imputati a debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento; restano invece definitivamente acquisite le somme versate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge.

Ciò detto, resta buona regola informarsi per tempo – data anche la scadenza prossima per aderire agli strumenti rappresentati – rivolgendosi ad un professionista che ben potrà indirizzarvi nella scelta dello strumento più idoneo anche in virtù del fatto che spesso le cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate possono riportare debiti riferiti a carichi che rientrano – per materia e/o competenza – nel “Saldo e stralcio” e altri esclusi dal provvedimento. In questo caso, ad esempio, sarà possibile presentare due dichiarazioni di adesione separate, una per il “Saldo e stralcio” e l’altra per la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Prossimo appuntamento al 15 febbraio per continuare, insieme all’Avv. Crea, l’analisi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.
Link merateonline: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=87922&origine=1&t=La+%27definizione+agevolata%27+dei+debiti%2C+saldo+e+stralcio+cartelle

La definizione agevolata dei debiti: la rottamazione-Ter

Tra le tante novità introdotte dalla cosiddetta Pace Fiscale, iniziamo con l’analisi di uno strumento per certi versi non del tutto nuovo ai contribuenti, la c.d. rottamazione ter. Questa, infatti, prevede la possibilità di accedere ad una definizione agevolata dei propri debiti, così come era già stato offerto in precedenza nel 2016, ed ancora nel 2017 con la rottamazione bis.

La rottamazione ter costituisce, in sostanza, un importante aiuto a tutti quei contribuenti che hanno maturato dei debiti con l’Agenzia delle Entrate, consentendo loro di ottenere un forte sconto sull’importo complessivamente dovuto. Infatti, nel caso in cui il cittadino decida di ricorrere a tale strumento, in relazione a ciascun debito “definibile” non dovranno essere corrisposti né gli interessi di mora né le sanzioni. A ciò, fanno eccezione le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per le quali lo sconto previsto dalla normativa si applica limitatamente agli interessi. Pertanto, al contribuente sarà dunque offerta la possibilità non solo di ottenere una importante riduzione del carico debitorio, ma, altresì, di scegliere se corrispondere il tutto in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di 18 rate dilazionabili in 5 anni; tale circostanza rappresenta indubbiamente un grande vantaggio nel caso in cui il debito riguardi importi di rilevante entità. Peraltro, nel caso in cui si proceda con la rateizzazione verrà applicato un tasso di interesse ridotto rispetto al passato, ossia pari al 2% annuo a decorrere dal 1 agosto 2019. A tal proposito, per maggior completezza espositiva, occorre chiarire che non tutti i debiti possono essere oggetto di “rottamazione”. Infatti, non rientrano nel beneficio differenti tipologie di carichi, che vengono esclusi in ragione della loro natura, fra i quali quelli riferiti agli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Ad ogni modo, giova evidenziare che i benefici sopra descritti si rivolgono, essenzialmente, ai contribuenti con debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ma non solo. Infatti, potranno altresì usufruire della rottamazione ter, coloro i quali avevano già aderito alla “prima rottamazione” (definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione; nonché quanti avevano aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Per quanti si chiedono come aderire in concreto alla definizione agevolata, la risposta è molto semplice. In primo luogo, il contribuente deve, entro e non oltre il 30 aprile 2019, comunicare all’Agente della riscossione – ovverosia l’Agenzia delle Entrate – la propria volontà di accedere alla rottamazione. Ciò può avvenire, sia telematicamente, sia presso gli appositi uffici. Tuttavia, in entrambe le ipotesi è sempre consigliabile affidarsi ad un Professionista per la corretta redazione ed il successivo invio della domanda. Peraltro, si precisa che in tale sede sarà, altresì, possibile selezionare ogni singola cartella che si intende “rottamare”, decidendo quindi di pagarne alcune ed escluderne altre. Una volta acquisita la domanda, l’Agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, comunicherà al contribuente che ha presentato la dichiarazione l’eventuale diniego ovvero l’accettazione della domanda, avendo cura di indicare in tale ultima ipotesi l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, oltre al giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse, ottenendo così una panoramica completa della situazione. Per di più, si evidenzia che a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata – c.d. “debiti definibili” – non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, ed, inoltre, non saranno intraprese nuove procedure cautelari o esecutive nei confronti della parte debitrice, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda. Si precisa, infine, che la dichiarazione di adesione ha effetti sui termini di prescrizione e decadenza dei carichi oggetto di domanda, i quali per l’appunto rimarranno sospesi. Allo stesso modo, una volta presentata la domanda di definizione, sarà possibile sospendere gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
In definitiva, forti sconti, possibilità di rateazione e riduzione dei tassi di interesse, sono i significativi vantaggi introdotti con la rottamazione ter, che indubbiamente rappresenterà una “boccata d’aria” per il cittadino-debitore che si trovi in difficoltà economica, ma che voglia comunque regolarizzare la propria posizione debitoria, e “fare pace” con il fisco. Prossimo appuntamento al 12 febbraio per l’analisi, insieme all’Avv. Crea, delle altre rilevanti novità introdotte dalla legge di bilancio 2019.
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