La definizione agevolata degli atti di accertamento

Veniamo oggi ad approfondire un ulteriore strumento della Pace Fiscale 2019, previsto e disciplinato dall’art. 2 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, così come modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136: la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del predetto decreto legge).

Tale strumento prevede – o meglio prevedeva, come di seguito chiarito – la possibilità per il contribuente di corrispondere unicamente tributi ed eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento, a condizione che gli atti relativi a dette somme fossero stati notificati entro il giorno 24.10.2018 e per i quali decorreva il termine di impugnazione.

Verso la fine dello scorso anno, attraverso lo strumento in commento, il contribuente ha potuto definire gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, gli atti di recupero, nonché gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione. La tipologia di definizione agevolata si differenziava a seconda della tipologia di atto ed in particolare:
1) per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, nonché per gli atti di recupero notificati prima del 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati, mediante il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dal 24.10.2018 ovvero, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso;
2) per gli inviti al contraddittorio notificati sempre entro la data predetta, mediante il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dalla stessa;
3) per gli accertamenti con adesione, sottoscritti entro il 24.10.2018, mediante il pagamento delle sole imposte, entro 20 giorni decorrenti dalla redazione dell’atto di adesione sottoscritto con l’Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, ad oggi, gli strumenti sopra descritti hanno carattere residuale, dal momento che nella maggior parte dei casi il termine ultimo per aderire è spirato. Di fatto, lo strumento maggiormente fruibile è quello previsto al punto n. 3 sopra evidenziato. Infatti, trattasi delle ipotesi di accertamento con adesione (che va ad ampliare i termini ordinari previsti per la proposizione del ricorso) allo scopo di addivenire ad un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate. Qui, in particolare, è previsto che il Contribuente possa utilizzare la definizione in esame effettuando il pagamento delle sole imposte, entro 20 giorni dalla data di redazione dell’accordo raggiunto con il Fisco.
Definire gli atti del procedimento di accertamento, peraltro, è piuttosto semplice: entro la suddetta scadenza, infatti, sarà sufficiente per il contribuente effettuare il versamento, mediante il modello F24, dell’importo come sopra determinato ovvero della prima rata. Sul punto, si precisa infatti che è ammesso il pagamento rateale della somma dovuta fino a un massimo di 20 rate trimestrali, sulle quali – fatta eccezione per la prima – verranno aggiunti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata e sino alla data dell’effettiva corresponsione. Esclusa, invece, la compensazione delle somme dovute al Fisco con eventuali crediti disponibili e vantati nei confronti di quest’ultimo.
Doverosa e interessante, poi, un’ulteriore precisazione: il coobligato in solido con colui il quale deciderà di definire secondo la predetta modalità gli atti del procedimento di accertamento, beneficerà degli effetti della definizione perfezionata dall’altro contribuente, vedendosi così liberato a sua volta dalla propria obbligazione nei confronti del Fisco.
Nessuna possibilità, invece, di definire tramite lo strumento in analisi gli atti emessi nell’ambito della procedura di Voluntary Disclosure, ovvero quella “collaborazione volontaria” instaurata con l’Amministrazione finanziaria che consente al Contribuente, detentore di patrimoni all’estero, di regolarizzare la propria posizione tramite un’auto-denuncia spontanea circa la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Non pochi, in definitiva, i vantaggi per colui che ha deciso o deciderà di avvalersi della suddetta definizione agevolata: accanto al versamento delle sole somme dovute per le imposte, invero, anche il “condono” di sanzioni, interessi ed eventuali accessori – eccezion fatta per gli interessi di mora di cui all’art. 114, par. 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (salvo quanto previsto ai parr. 3 e 4 dello stesso art. 114), maturati sui debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste all’art. 2, par. 1, lett. a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 -.

Siamo così quasi giunti al termine di questa rubrica a puntate sui principali strumenti introdotti dalla Pace Fiscale 2019: a tal proposito, non perdetevi il prossimo appuntamento, previsto per martedì 26 febbraio, nel quale verranno trattati gli aspetti principali della c.d. “dichiarazione sostitutiva errori formali”.
Link merateonline: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=88177&origine=1&t=La+definizione+agevolata+degli+atti+di+accertamento